Il DM del 2 settembre 2021… ti do tutte le info del caso.
Ciao oggi torniamo sul D.M. del settembre 2021, che a breve entrerà in vigore (ottobre 2022).
Questo in quanto mi sono accorto che molti clienti hanno confusione avendo ricevuto nozioni imprecise e mal fruite.
Non solo cari lettori… ho ricevuto da inizio settembre ad oggi diverse vostre mail ove mi ponete quesiti, dubbi e altro che evincono però un navigare fuori rotta.
Perciò caro lettore e cliente se anche tu mi parli è il DM del 2 settembre 2021, allora ti darò tutte le info del caso.
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IL D.M.
Esso introduce novità in materia di gestione della:
-sicurezza antincendio,
-formazione dei lavoratori,
-degli addetti alla prevenzione incendi.
In detto D.M. insomma non si parla di certificazione incendi.
LE VARIAZIONI PER LE AZIENDE
Vediamo quindi dette variazioni, all’orizzonte per le aziende.
Va detto che il decreto si compone di cinque allegati. Noi vedremo in questo articolo i più interessanti in base ai vostri quesiti.
Nei primi due documenti viene approfondita, nello specifico, la gestione della sicurezza antincendio e le misure da adottare nel normale esercizio e in emergenza, dall’indicare i nomi degli addetti alla prevenzione incendi ed emergenza, ai criteri da rispettare all’interno dei piani di emergenza.
Una delle novità più rilevanti sta nel fatto che la necessità della redazione del piano di emergenza dipende dal numero degli occupanti presenti a qualsiasi titolo all’interno dell’attività.
Il D.M. fa una chiara suddivisione tra aziende in base al numero degli occupati presenti, ponendo così delle diversificazioni in merito al piano di emergenza.
Per quanto riguarda i luoghi di lavoro fuori da questi elenchi il piano di emergenza non è obbligatorio, ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio, da riportare nel Documento di Valutazione dei Rischi.
IL TERZO ALLEGATO
L’allegato che al momento ci interessa di più è il terzo, che specifica le nuove indicazioni circa i corsi di aggiornamento e formazione antincendio a seconda del livello dell’attività:
-aziende di livello 3 (aziende ad alto rischio) modulo teorico da 12 ore + modulo pratico da 4 ore con aggiornamenti ogni 5 anni (8 ore),
-aziende di livello 2, previsto un modulo teorico da 5 ore + modulo pratico da 3 ore con aggiornamenti ogni 5 anni (5 ore),
-aziende di livello 1 2+2 ore di formazione e aggiornamento 5 anni (2 ore).
Importante sottolineare come, a differenza di quanto previsto dal DM 10 marzo 1998, con il nuovo decreto anche per le attività di livello 1 diventeranno obbligatorie le esercitazioni sull’uso degli estintori portatili.
Sottolineo inoltre che, la frequenza di aggiornamento della formazione passa con cadenza di almeno quinquennale.
CONCLUSIONI
Queste sono le novità più importanti per quel che riguarda l’antincendio.
Nelle prossime settimane però non mancherò di trattare nuovamente ciò andando nello specifico di tutto il Decreto.
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Marco Mengoli
3476421585
sicurezzantincendio@marcomengoli.it