GUIDA SULL’APPLICAZIONE DEL NUOVO TARIFFARIO ATTIVO DAL 2020 PER LE VERIFICHE DEGLI IMPIANTI DI TERRA
Ciao oggi parliamo nuovamente di Verifiche di Terra in quanto sono passati oltre 48 mesi dalla uscita del tariffario unico.
Già perché così come disposto dal D.L. 162 del 30 dicembre 2019 pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31/12/2019 tutti gli organismi abilitati alle verifiche degli impianti di messa a terra ai sensi del DPR 462/01 sono tenuti ad applicare le nuove tariffe, senza eccezioni.
E I VECCHI CONTRATTI?
Tutti i contratti già in essere restano validi, ma si intendono modificati ed automaticamente adeguati per legge alle nuove tariffe, senza necessità di procedere ad una nuova ri-contrattualizzazione come definito dall’art. 1339 c.c.
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Chiaramente il cliente (sia esso azienda o condominio) può recedere da un contratto esistente nei modi e termini previsti, ma stante l’integrazione dei nuovi prezzi non si ritiene possibile la possibilità di recesso dell’utente adducendo come giusta causa le modifiche introdotte dal nuovo decreto sulle tariffe.
POSSONO ESSERE FATTI SCONTI RISPETTO AL TARIFFARIO UNICO?
La nuova legge definisce in modo univoco e non negoziabile le tariffe applicabili per detto servizio.
Le tariffe sono fisse e non è possibile praticare sconti a discrezione del Soggetto Incaricato.
“le tariffe sono fisse e non è possibile praticare sconti a discrezione del Soggetto Incaricato”
QUALE POTENZA SI DEVE CONSIDERARE
La potenza che l’Organismo atto alla verifica deve considerare, ai fini dell’individuazione della tariffa della verifica dell’impianto di terra, è sempre la potenza disponibile, rilevabile dalla bolletta dell’energia.
L’Organismo deve infatti acquisire le bollette e allegarle al contratto, in quanto in caso di qualunque contestazione, solo disponendo della bolletta, l’Organismo ed il cliente potranno dimostrare di avere rispettato quanto previsto dalle legge.
IL 5% ALL’INAIL E COMUNICAZIONE
La quota del 5% è già compresa nelle tariffe ISPESL indicate nel tariffario e non è da sommare
ulteriormente a dette tariffe; tale quota viene destinata ad INAIL a cura dell’Organismo Abilitato e nella fattura al cliente sarà scorporata dal totale in quanto fatturata “fuori campo iva” .
La comunicazione all’INAIL del nominativo dell’organismo incaricato
alle verifiche spetta al Datore di Lavoro e deve essere effettuata tramite l’applicativo
CIVA, a disposizione di tutte le aziende, già utilizzato per la presentazione delle denunce degli impianti.
CONCLUSIONI
La verifica della messa a terra è un’azione fondamentale per prevenire incendi e/o infortuni anche di natura mortale dovuti ad emergenze elettriche.
Inutile poi aggiungere che essendo essa obbligatoria in caso non risulti presente o svolta in maniera non regolare in caso di una delle problematiche ad essa connesse l’assicurazione non coprirà i danni e scatteranno le seguenti sanzioni:
“la sanzione di carattere penale interviene in caso di mancata verifica degli impianti di messa a terra, della valutazione del rischio elettrico, di assenza di protezioni dal rischio di contatto e di sovratensione e prevede l’arresto da 3 a 6 mesi o un’ammenda tra 2500 euro e 6400 euro“
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Marco Mengoli
3476421585
sicurezzantincendio@marcomengoli.it