PREPARATI ALLE NOVITA’

Quali sono le novità per formazione, vigilanza dei preposti e sospensione dell’impresa, visti anche i recenti e continui accadimenti!?

Ciao, proprio con l’articolo di ieri apparso su questo Blog:

VAI AL LAVORO O NEL FAR WEST?

ho trattato il tema Morti Bianche relativo al bollettino degli ultimi giorni. Una continua escalation che non vuole arrendersi.

Perciò oggi mi pare ovvio e DOVEROSO trattare la “miniriforma” del Testo Unico Sicurezza sul Lavoro inclusa nel decreto Fisco-Lavoro.

Facile intuire come detto intervento, sia volto a rilevare l’urgenza di un miglioramento delle evidenze prevenzionistiche, visto, come anticipato il ripresentarsi di incidenti e morti sul lavoro.

Esso prevede:

Nuova legge francese del Presidente Macron
  • implementazione delle attività formative;
  • implementazione delle attività di addestramento;
  • riformulazione complessiva del potere di sospensione dell’impresa per lavoro sommerso e per gravi violazioni di sicurezza;
  • individuazione più stringente delle funzioni di vigilanza e controllo del preposto;
  • estensione all’Ispettorato Nazionale del Lavoro delle stesse competenze di vigilanza e ispezione riconosciute alle Aziende Sanitarie Locali;
  • rilancio del ruolo degli organismi paritetici.

Ma vediamo a seguire ogni passaggio nello specifico.

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FORMAZIONE & ADDESTRAMENTO

Entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente Stato-Regioni dovrà adottare un Accordo nel quale si accorpino, rivisitati e modificati, gli Accordi attuativi del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro in materia di formazione.

E questo in merito alla formazione obbligatoria in carico al datore di lavoro dovrà garantire:

  • durata;
  • contenuti minimi;
  • modalità;
  • la specificazione delle modalità della verifica finale di apprendimento.

Per quanto riguarda, nello specifico l’addestramento, si stabilisce che esso consta in una prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale oltreché nella esercitazione applicata nel caso di procedure di lavoro in sicurezza, con la previsione espressa dell’obbligo di tracciare ciò in un apposito registro.

ATTENZIONE PERO’!!!

Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione e l’aggiornamento periodico dei preposti, le attività formative di essi devono essere svolte interamente con modalità in presenza.

IL “NUOVO” PREPOSTO

Esso nel contesto Sicurezza-Lavoro assume ora un ruolo di primaria delicatezza e di assoluta centralità.

Appuntamento con... la FORMAZIONE! / SICUREZZA SCANAVINO / Studio Scanavino  / Qualità, Sicurezza e Ambiente / Orbassano, Torino

Si stabilisce l’obbligo per datore di lavoro e dirigenti di individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza.

Tale misura di tutela è rafforzata dalla previsione della sanzione penalearresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro.

Il preposto rileva comportamenti non conformi ed è obbligato a intervenire per modificare il comportamento non conforme, e se le disposizioni impartite dallo stesso non vengono attuate e persiste l’inosservanza rilevata, il preposto deve interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti.

Per tale specifica funzione obbligatoria del preposto il D.L. n. 146/2021 convertito prevede l’applicazione della pena dell’arresto fino a due mesi o dell’ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro.

SOSPENSIONE DELL’IMPRESA

In caso di gravi violazioni riguardo alla tutela dei lavoratori o per lavoro irregolare potrà verificarsi il provvedimento di sospensione dell’attività lavorativa.

Inoltre nella legge di conversione si stabilisce espressamente che a fronte del necessario allontanamento degli stessi dal lavoro, il datore di lavoro è obbligato a corrispondere integralmente la retribuzione e a versare i relativi contributi.

ISPETTORATO DEL LAVORO

Ulteriore rafforzamento delle tutele prevenzionistiche, è il riposizionamento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) quale figura preponderante in materia di ispezione per salute e sicurezza sul lavoro.

Si ricordi infatti che il precedente testo normativo assegnava la titolarità principale della vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro alle Aziende sanitarie locali.

ORGANISMI PARITETICI

Infine, si prevede l’istituzione del repertorio degli organismi pariteti

Il nuovo art. 51, comma 8-bis, D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che gli organismi paritetici devono comunicare annualmente, contestualmente all’Ispettorato del Lavoro e all’INAIL, i dati relativi a:

  • imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e quelle che hanno svolto l’attività di formazione organizzata dagli stessi;
  • rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali;
  • rilascio delle asseverazioni di adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza.

Vien da sé che i dati comunicati dagli organismi paritetici verranno poi utilizzati ai fini della individuazione di criteri di priorità nella programmazione della vigilanza.

CONCLUSIONI

Cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro. Ecco cosa dobbiamo digerire e assimilare!

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Marco Mengoli
3476421585
sicurezzantincendio@marcomengoli.it

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