Valutazione del rischio rumore
Ciao quante volte parlando con una persona ti sei accorto che la stessa ti chiedeva a più riprese di ripetere quello che avevi detto?

O casomai ti guardava e diceva: “EH!?”.
Casomai quella persona sei proprio TU!
La perdita d’udito sia essa parziale o totale legata all’attività lavorativa è definita ipoacusia da trauma acustico cronico e si verifica a seguito dell’esposizione prolungata a rumori con particolari caratteristiche.
Secondo i dati, in Italia ben il 12% della popolazione soffre di problemi di udito, ossia 7,3 milioni di italiani, e questo dato è in aumento quasi del 5% negli ultimi anni.
“ipoacusia da trauma acustico cronico“
Per avere danni all’apparato uditivo, in base al grado di esposizione, si considerano due situazioni:
- esposizione a un rumore molto forte (esplosione) che provoca in questo caso dolore e lacerazioni al timpano;
- esposizione a un rumore sopra sopra il limite di legge, ossia 80-85 dB, che può portare una riduzione dell’udito.
Ecco perché svolgere all’interno delle aziende soggette il Documento Valutazione Rischio Rumore è importantissimo, per prevenire questo problema e la relativa malattia lavorativa che ne consegue.
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DVR RUMORE
Veniamo perciò al dunque e vediamo come si sviluppa e cosa tratta questo DVR.
La valutazione del rischio rumore identifica la presenza di fonti acustiche sul luogo di lavoro che possono chiaramente mettere a rischio la salute dei lavoratori esposti.
Si tenga conto che danni da rumore purtroppo vengono, sottovalutati e questo in quanto i termini di CAUSA-EFFETTO non sono immediatamente visibili a differenza di un incendio o di un infortunio da tagli.
NORMATIVA
Detta valutazione rientra negli obblighi del Datore di lavoro.
Un’alta esposizione al rumore nei luoghi di lavoro può causare:
- gravi danni;
- malattie professionali come ipoacusia e sordità.
Sul luogo di lavoro si distinguono, in genere, due categorie di rumori:
- rumori dannosi: solo quando, in funzione del suo livello e tempo di esposizione, si raggiungono e si superano i limiti previsti dalla legge;
- rumori disturbanti: quando, indipendentemente dal suo livello e dalla durata di esposizione, pone la persona in una condizione di reattività psicologica negativa.
ELABORAZIONE DVR RUMORE
Il rumore è un fenomeno vibratorio che genera un’onda sonora misurabile e quantificabile attraverso due parametri principali:

- ampiezza dell’onda, misurata in decibel (dB);
- frequenza dell’onda, misurata in hertz (Hz).
Esistono tre fattori che comportano effetti nocivi del rumore sull’uomo:
1) intensità del rumore;
2) frequenza del rumore;
3) durata nel tempo dell’esposizione al rumore.
La Valutazione deve essere svolta, su commissione del Datore di Lavoro da un Tecnico abilitato il quale, in base alla gravità di rischio identificato, potrà prevedere due vie:
- nei casi in cui l’esposizione al rischio rumore sia trascurabile, la stessa prevederà solo alcune rilevazioni standard per poter escludere il superamento dei limiti e pertanto avverrà una valutazione del rischio rumore SENZA MISURAZIONI;
- negli altri casi verrà effettuato un controllo approfondito con particolari rilevazioni acustiche, pertanto avverrà una valutazione del rischio rumore con misurazioni fonometriche.
COSA ANNOVERA AL SUO INTERNO?
Un DVR Rumore ben fatto non potrà che prevedere al suo interno:
1. definizione dei limiti di esposizione;
2. fattori che possono accentuare il rischio (vibrazioni, rumori impulsivi, etc.);
3. presenza di aree e macchine a forte rischio;
4. interazione tra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni di sicurezza;
5. informazioni sull’emissione di rumore fornite dai costruttori;
6. prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l’orario di lavoro normale;
7. informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria (ad esempio per la presenza di lavoratori particolarmente sensibili al rumore);
8. valutazione dell’efficienza ed efficacia dei DPI-uditivi (Dispositivi di Protezione Individuale).
QUANDO E’ OBBLIGATORIA?
L’obbligatorietà della valutazione rumore segue, perciò, quella del DVR base, ovvero può riguardare tutte le aziende che hanno almeno 1 dipendente o collaboratore esposto a fonti di rumore.
SCADENZA
Anche i termini temporali per la valutazione del rischio di esposizione al rumore risponde alle stesse condizioni del DVR; oltre a queste, per gli agenti fisici quali il rumore, l’art.181 comma 2 del D. Lgs. 81/08 precisa che la valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici è programmata ed effettuata con cadenza almeno quadriennale.
“la valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici è programmata ed effettuata con cadenza almeno quadriennale”
SANZIONI
Arresto da 3 a 6 mesi o l’ammenda da € 2.500 a € 6.400 qualora il titolare non esegua, ai sensi dell’articolo 181 del D.Lgs. 81/2008, la valutazione dei rischi derivanti da esposizioni a rumore programmata e realizzata, con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia.
Arresto da 3 a 6 mesi o l’ammenda da € 2.000 a € 4.000 per la violazione dell’articolo 190, commi 2 e 3. Il secondo comma stabilisce che: “Se, a seguito della valutazione di cui al comma 1, può fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione possono essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, i cui risultati sono riportati nel documento di valutazione“.
CONCLUSIONI
Vale la pena rischiare ancora e non avere il DVR?
Vale la pena spendere poco e avere un DVR incompleto che a conti fatti vi metterà nella stessa situazione del non averlo spendendo alla fine MOLTO DI PIU’?
COSA ASPETTI ANCORA, SISTEMIAMO LA TUA AZIENDA… CONTATTAMI!
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Marco Mengoli
3476421585
sicurezzantincendio@marcomengoli.it