IL SIGNOR ESTINTORE

OBBLIGO O NON OBBLIGO? DOVE QUANDO E PERCHE’?

Ciao quante volte ti sei chiesto: Ma io l’estintore lo devo avere?

Premesso che è buona logica e prevenzione che lo stesso o gli stessi siano presenti in ogni luogo di lavoro, in quanto l’incendio non si domanda, prima di innescarsi se vi siano o no dipendenti o determinate metrature, premesso ciò va specificato che in Italia esiste una precisa normativa antincendio che impone, al ricorrere di alcune condizioni.

QUANDO SCATTA L’OBBLIGO?

Secondo l’ordinamento giuridico italiano:

ogni attività commerciale e tutti gli uffici devono essere dotati di un adeguato numero di estintori portatili in proporzione alle dimensioni dell’ambiente, distribuiti in modo uniforme e in prossimità delle uscite.

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Ma come ti spiegherò più avanti, detti presidi sono obbligatori sia all’interno dei luoghi di lavoro o di quelli commerciali, ma anche in altri edifici.

OK MA NEI NEGOZI?

La legge ci spiega che se il negozio supera i 400 metri quadri di estensione, scatta l’obbligo di avere l’estintore a prescindere da tutte le altre variabili in atto.

Chiaramente nelle suddette attività vi dovrà essere: 

“almeno un estintore ogni 150 metri quadrati di superficie di pavimento o frazione, con un minimo di due estintori per piano e di uno per ciascun impianto a rischio specifico come quadro elettrico generale o il generatore di calore.”

Molto importante rammentare che gli estintori devono essere collocati in posizione facilmente accessibile e visibile, e questo in quanto la distanza da percorrere per utilizzarli non risulti mai superiore a trenta metri.

SI’ MA NELLE PICCOLE ATTIVITA’ SOTTO I 400 MQ?

Attenzione però, perché se parliamo di un piccolo negozio sotto i 400 mq l’estintore sarà comunque obbligatorio in presenza di determinate condizioni.

QUALI?

“Un esercizio commerciale in cui sono presenti DIPENDENTI E/O SOCI è tenuto ad installare presidi antincendio in adeguata misura e tipologia.”

Questo in quanto la legge sulla sicurezza nei luoghi di lavoro prevede che negli stessi siano adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori.

SE SONO SOTTO I 400MQ E NON HO DIPENDENTI ALLORA POSSO NON FARE NULLA!?

Da quanto ho scritto prima, si potrebbe effettivamente evincere ciò…

Ma attenzione, perché nel caso si sia un titolare di un negozio o attività inferiore ai 400 mq e non vi siano dipendenti, si deve rammentare che:

Il proprietario o gestore di un negozio o di una attività è RESPONSABILE degli eventuali danni arrecati al pubblico. Questo vuole dire che, se dovesse divampare un incendio coinvolgendo clienti, fornitori o visitatori, la RESPONSABILITA’ cadrà sul titolare stesso del negozio o attività.

Perciò è facile intuire che seppur la normativa svincoli dall’obbligo i suddetti, conviene decisamente premunirsi di attrezzature per far fronte alle emergenze ed EVITARE GRAVI PROBLEMI FUTURI.

CONCLUSIONI

BEH… LA CONCLUSIONE E’ PRESTO FATTA, CHE SIA PER OBBLIGO NORMATIVO O MORALE E DI PREVENZIONE L’ESTINTORE DEVE ESSERE PRESENTE IN TUTTI I LUOGHI DI LAVORO.

COSA ASPETTI ANCORA, SISTEMIAMO LA TUA AZIENDA… CONTATTAMI!

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Marco Mengoli
3476421585
sicurezzantincendio@marcomengoli.it

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