SENTI, SENTI COME VIBRA

La Valutazione del Rischio Vibrazioni, come, dove, quando e perché!

Ciao oggi ti parlo del rischio vibrazioni.

Quel rischio che si manifesta con l’utilizzo di strumenti o macchinari che danno luogo ad una vibrazione come:

  • Martelli pneumatici;
  • trapani elettrici e/o a batteria;
  • seghe circolari;
  • tagliaerba;
  • carrelli elevatori;
  • trattori;
  • e molti altri strumenti.

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Sì perché detto rischio è senza dubbio un fattore da non sottovalutare per il lavoratore, che viene esposto a sollecitazioni indotte negli apparati e negli organi interni.

NORMATIVA…

A livello normativo, il rischio relativo alle vibrazioni è trattato al Capo III del Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni) e, più precisamente a prevedere l’obbligo di detta valutazione è l’articolo numero 202.

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COSA E’, DOVE, QUANDO E PERCHE’

L’esposizione a vibrazioni è una fonte di rischio che non va trascurata, in quanto essa può arrecare disagio e disturbo anche senza sfociare direttamente in effetti patologici, perciò diviene obbligatoria per tutte le attività che impiegano particolari attrezzature o macchine, e va integrata al DVR.

E’ importante rammentare che la stessa va aggiornata ogni 4 anni (o prima, in caso di modifiche sostanziali dell’organizzazione aziendale, di malattie o infortuni lavorativi) e può essere effettuata con o senza misurazioni.

Solitamente la stessa viene effettuata con le misurazioni, per avere dati più certi e reali in quanto lo stesso macchinario può dare luogo a risultati differenti da persona a persona, ma come scritto sopra, qualora i dati di esposizione fossero reperibili dalle banche dati dell’ISPESL, delle regioni o direttamente dai costruttori allora si potrà procedere senza le misurazioni.

Un consiglio, MEGLIO SPENDERE QUALCOSA IN PIU’ MA AVERE UN DVR CUCITO ADDOSSO SU MISURA PER PREVENIRE, ED EVITARE IN FUTURO INUTILI CONTESTAZIONI DA ORGANI DI VIGILANZA.

SUDDIVISIONE

E’ importante prima di addentrarci nelle specifiche sottolineare come, durante detta valutazione vadano considerate due tipologie di vibrazioni:

  • VIBRAZIONI MANO-BRACCIO;
  • VIBRAZIONI CORPO INTERO.

MANO-BRACCIO

Dette vibrazioni derivano solitamente da macchinari impugnati con una o con entrambe le mani. Tra questi si possono segnalare:

Scegliere il trapano giusto per il fai da te
  • seghe circolari;
  • motoseghe;
  • smerigliatrici;
  • avvitatori;
  • decespugliatori;
  • tagliaerba;
  • limatrici;
  • cubettatrici;
  • scalpellatori;
  • levigatrici;
  • martelli pneumatici;
  • trapani;
  • trapani da dentista;
  • chiodatrici;
  • e altri ancora.

Facile intuire che dette vibrazioni possano comportare disturbi quali:

  • vascolari;
  • muscolari;
  • osteoarticolari;
  • neurologici.

CORPO INTERO

Queste vibrazioni sono sostanzialmente quelle che l’operatore riceve a bordo di macchine, mezzi di trasporto, attraverso sedili di guida o pianali, oppure quelle ricevute in prossimità di macchine fisse, come:

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  • ruspe;
  • perforatori;
  • carrelli elevatori;
  • trattori;
  • gru e autogru;
  • elicotteri;
  • camion;
  • autobus;
  • imbarcazioni;
  • trasporti su rotaia;
  • motociclette;
  • ciclomotori;
  • e altri ancora.

Dette vibrazioni possono comportare:

  • lombalgie;
  • traumi del rachide.

IMPORTANTI CONSIDERAZIONI DA FARE

All’interno di detta valutazione, il datore di lavoro e il consulente devono tenere conto dei seguenti fattori tra cui:

  1. livello, tipo e durata dell’esposizione, inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti;
  2. valori limite di esposizione e valori d’azione;
  3. eventuali effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio;
  4. eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e salute dei lavoratori, risultanti da interazioni tra vibrazioni meccaniche, rumore e ambiente di lavoro o altre attrezzature;
  5. informazioni fornite dal costruttore dell’attrezzatura di lavoro;
  6. esistenza di attrezzature alternative per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni;
  7. prolungamento, oltre le ore lavorative, del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero;
  8. condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature, l’elevata umidità, il bagnato o il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del rachide;
  9. informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese quelle reperibili nella letteratura scientifica.

CONCLUSIONI

Giunto a questo punto il datore di lavoro e il suo consulente, sulla base di quanto emerso nel DVR vibrazioni, dovranno, nel caso i valori d’azione risultino superati adottare adeguate misure per ridurre al minimo l’esposizione dei lavoratori esposti.

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Marco Mengoli
3476421585
sicurezzantincendio@marcomengoli.it

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