DOC OR NOT DOC

In quali casi è obbligatorio nominare il medico per la valutazione dei rischi in ambito sicurezza sul lavoro???

Ciao oggi parliamo del medico del lavoro e di del suo obbligo o non obbligo.

Quante volte infatti, durante una consegna/spiegazione di un Dvr mi sono sentito domandare se era obbligatorio il medico o perché era obbligatorio…

Non solo, spesso venivo e vengo tutt’ora a confronto con detta variabile:

“Se la valutazione dei rischi non pone l’obbligo di sorveglianza sanitaria è comunque necessario nominare preventivamente il medico competente?”

Come chiarisce il Ministero del Lavoro nella risposta all’interpello n. 2 del 14 marzo 2023, in alcuni specifici casi si.

IN ALCUNI SPECIFICI CASI SÌ!

Vediamo allora meglio di che si tratta.

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IL MEDICO DEL LAVORO

La nomina del medico competente per la valutazione dei rischi è obbligatoria in tutti i casi previsti dal Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per cui è necessaria la sorveglianza sanitaria.

Ecco la risposta del Ministero del Lavoro all’interpello n. 2 del 14 marzo 2023.

Pertanto, il medico deve essere nominato obbligatoriamente per allo svolgimento della sorveglianza sanitaria in tutti i casi previsti dall’articolo 41 del DL n. 81/2008 e pertanto collaborerà anche alla valutazione dei rischi per la stesura dell’apposito documento.

Di conseguenza, nei casi che non rientrano nella normativa la nomina non è obbligatoria.

“Di conseguenza, nei casi che non rientrano nella normativa la nomina non è obbligatoria”

DOVE & QUANDO EFFETTUA SORVEGLIANZA

Come si legge al comma 1, il medico competente effettua la sorveglianza nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva, tra cui:

  • (LE PRINCIPALI)
    • esposizione ad agenti biologici e fisici;
    • rischio rumore e vibrazioni;
    • esposizione all’amianto;
    • esposizione a campi elettromagnetici;
    • movimentazione manuale di carichi;
    • esposizione a videoterminali (più di 20 ore a settimana);
    • qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

Come anticipato se l’azienda non rientra in tali situazioni, non c’è l’obbligo di sorveglianza sanitaria e pertanto di nomina del medico competente.

CONCLUSIONI

In conclusione è però importante ribadire ancora che per sorveglianza sanitaria si intende: quell’insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, come stabilito dall’articolo 2 del TU.

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Marco Mengoli
3476421585
sicurezzantincendio@marcomengoli.it

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