NON LASCIARTI INFIAMMARE

DECRETO MINICODICE: i nuovi criteri per la valutazione del rischio incendio.

Ciao oggi parliamo nuovamente e in maniera più approfondita del DECRETO 3 settembre 2021 del Ministero dell’interno noto come DECRETO MINICODICE.

Perché DECRETO MINICODICE? E cosa tratta?

Vediamo alcuni punti fondamentali:

  1. esso segna i “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro”;
  2. esso ha la sua entrata in vigore al 29 ottobre 2022 ossia ad un anno dalla pubblicazione;
  3. esso a partire dal 29 ottobre 2022 abrogherà completamente il DM 10 marzo 1998.

DECRETO MINICODICE

Detto Decreto del 3 settembre 2021 si compone di cinque articoli ed un Allegato che riporta i criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro a basso rischio di incendio.

Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro a basso rischio di incendio

COSA SONO QUESTI CRITERI DI CUI SOPRA?

Sono:

  • le misure atte ad evitare l’insorgere di un incendio;
  • le misure atte a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
  • e le misure precauzionali di esercizio.

MINICODICE. CHI E’ SOGGETTO?

Tutte le attività che avvengono nei luoghi di lavoro, ad esclusione delle attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili.

SI PARLA ANCHE DI VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO…

Certo! Secondo l’art. 2, la valutazione dei rischi di incendio va effettuata in conformità ai criteri indicati nell’art. 3, ma non solo, essa deve essere anche coerente e complementare con la valutazione del rischio esplosione.

ATTIVITA’ A BASSO RISCHIO…

Spesso nella mia attività quotidiana presso le aziende sento dirmi: “Ma io sono una attività a basso rischio!”.

Bene, in base al nuovo Allegato I al Decreto MINICODICE è importante sapere che sono considerati luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio, tutti quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:

  1. con affollamento complessivo ≤ 100 occupanti;
  2. con superficie lorda complessiva ≤ 1000 m2 ;
  3. con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
  4. ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative
  5. ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
  6. ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.

Sei sicuro che la tua attività rientri ancora nel basso rischio?

QUANDO SI DOVRANNO ADEGUARE LE ATTIVITA’ A BASSO RISCHIO?

In base all’art. 4, nei casi di:

  • modifiche del processo produttivo;
  • modifica della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori;
  • evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione;
  • infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.
  • rielaborazione della valutazione dei rischi.

CONCLUSIONI

Facile intuire che con detto decreto vada rivista e rianalizzata la situazione a livello rischio incendio di ogni azienda.

Perciò non attendere l’ultimo momento, sperando in proroghe o altro.

Mettiti subito in moto per farti trovare pronto e in regola.

COSA ASPETTI ANCORA, SISTEMIAMO LA TUA AZIENDA… CONTATTAMI!

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Marco Mengoli
3476421585
sicurezzantincendio@marcomengoli.it

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