DATTI UNA SCOSSA – RISCHIO ELETTRICO

La Valutazione del Rischio Elettrico in tutte le sue sfumature.

Ciao oggi parliamo di un rischio che striscia, scorre e si accende continuamente sopra, sotto, dietro e davanti a noi…

IL RISCHIO ELETTRICO!!!

Del resto dobbiamo ammettere che negli ultimi anni, è cresciuta la consapevolezza e l’attenzione nei confronti del tema del rischio elettrico.

Questo purtroppo a fronte di infortuni spesso gravi che hanno continuato e continuano a minare il tessuto lavorativo.

“infortuni spesso gravi che hanno continuato e continuano a minare il tessuto lavorativo”

Perciò risulta sempre più importante fare chiarezza su questo aspetto e sensibilizzarci verso uno svolgimento di detto DVR specifico che è obbligatorio in tutte le aziende.

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RISCHIO ELETTRICO E LAVORI ELETTRICI

All’interno del Titolo III, Capo III (art. 80) del D.Lgs. 81/2008 vengono definiti rischi di natura elettrica, quelli derivanti da:

  • contatti elettrici diretti o indiretti;
  • innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;
  • innesco di esplosioni;
  • fulminazione diretta ed indiretta;
  • sovratensioni;
  • altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.

E’ importante sottolineare come vi sia un prerequisito per la valutazione del rischio elettrico residuo nell’ambito delle attività di lavoro (come previsto dall’art. 81 del D.Lgs 81/08) ossia la rispondenza degli impianti elettrici ai requisiti di legge, pertanto la loro realizzazione deve essere a “regola dell’arte”.

La valutazione del rischio si focalizza sui rischi residui (ovvero sui rischi non del tutto eliminati o ridotti al minimo alla luce della progettazione, realizzazione, gestione degli impianti ed apparecchiature secondo la regola d’arte) connessi alle attività di lavoro svolte presso gli impianti e/o le aree a potenziale rischio elettrico.

Diviene pertanto fondamentale definire all’interno del DVR stesso:

  • quali siano le tipologie di attività previste all’interno di ogni mansione che possano comportare lo svolgimento di “lavori elettrici”;
  • quali sono le procedure specifiche che devono essere adottate in presenza di rischio elettrico per ogni tipologia di attività svolta;
  • quali attività di lavoro siano considerate “attività di lavoro sotto tensione” ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs 81/08 (nota n.2).

Ai sensi della legislazione e della normativa sui lavori elettrici vigenti, i lavori si dividono in:

  • lavori senza rischio elettrico significativo;
  • lavori con rischio elettrico (suddivisi a loro volta in lavori non elettrici, ovvero in zona di lavoro non elettrico e lavori elettrici ossia in zone di lavoro di prossimità o sotto tensione).

Tale prima classificazione ha permesso di discriminare le macro classi di lavori, in particolare definendo con maggiore precisione ciò che si intende per rischio elettrico, più in generale, ed esecuzione di “lavori elettrici”; si vedrà nel seguito come nel primo caso le misure previste saranno prevalentemente di natura collettiva e “fisica”, mentre nel secondo saranno necessario anche misure di vera e propria formazione ed addestramento, l’adozione di rigorose procedure e, eventualmente, l’adozione di DPI specifici.

SANZIONI

Un aspetto che è importante sottolineare è quello relativo alle sanzioni applicabili in caso di mancata o incompleta elaborazione.

Innanzitutto va segnalato che esistono diversi enti preposti a diversi tipi di controlli

  • ASL;
  • INPS;
  • INAIL;
  • Vigli del Fuoco.

Gli stessi possono addebitare sanzioni che vanno da un minimo di 3.000 fino ad un massimo di 15.000 Euro di ammenda al datore di Lavoro e pene detentive fino a otto mesi.

Inoltre la mancata redazione del DVR, se reiterata, può comportare anche la sospensione dell’attività imprenditoriale.

CONCLUSIONI

L’elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi è un obbligo per le aziende italiane, atto a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Viene da sé che tenersi stretto un rischio così alto non conviene.

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Marco Mengoli
3476421585
sicurezzantincendio@marcomengoli.it

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