S…CHIUMA “BIS”

Che schiuma sarà?!?

Ciao oggi parliamo delle novità che prossimamente coinvolgeranno tutti i sistemi, siano essi portatili o fissi che adottano estinguente a schiuma.

Già perché il Regolamento UE 2025 1988, adottato dalla Commissione Europea il 3 ottobre 2025, introduce una delle restrizioni ambientali più rilevanti dell’ultimo decennio in ambito antincendio.

VEDIAMO NELLO SPECIFICO!

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IL PROVVEDIMENTO

Questo provvedimento modifica l’Allegato XVII del Regolamento REACH (CE n. 1907/2006), e ha l’obiettivo di vietare l’immissione sul mercato e l’uso delle schiume antincendio contenenti PFAS (sostanze per- e polifluoroalchiliche).

Ciò in quanto esse sono note per la loro elevata persistenza ambientale e per i rischi tossicologicia lungo termine.

PREVENZIONE

Tutto questo è finalizzato a prevenire l’inquinamento delle acque e dei suoli, causato storicamente dall’impiego intensivo di schiume fluorurate (AFFF e AR-AFFF) in scenari industriali, aeroportuali, militari e civili.

NOVITÀ

Le novità principali da considerare sono:

  • Divieto totale di utilizzo dal 23 ottobre 2035 (con soglie di concentrazione PFAS ≤1 mg/L);
  • Deroghe temporanee per settori critici;
  • Obblighi gestionali già dal 2026 (etichettatura, piani di gestione, smaltimento tracciato);
  • Spinta verso l’adozione di schiume alternative fluorine-free (FFF).

In sostanza come è facilmente intuibile il  Regolamento UE 2025/1988 prevede una progressiva eliminazione delle schiume antincendio contenenti PFAS.

SCADENZE PER SETTORE

Vediamo il calendario delle varie scadenze:

Inoltre, dal 23 ottobre 2026, tutte le schiume PFAS ≥1 mg/L ancora in circolazione dovranno essere etichettate obbligatoriamente con dicitura specifica.

OBBLIGO ETICHETTATURA

L’etichetta obbligatoria sarà la seguente:

“ATTENZIONE: contiene sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) ≥1 mg/L”

PERIODO DI TRANSIZIONE

Chiaramente è previsto un periodo di transizione tecnico-gestionale, durante il quale sarà:

  • consentito l’uso residuale di schiume PFAS solo in scenari critici(es. raffinerie, impianti soggetti a Direttiva Seveso, navi militari);
  • richiesta la predisposizione di piani di gestione annuali dei PFASper ogni sito operativo;
  • concessi solo utilizzi essenziali e motivati, con divieto assoluto di impiego in esercitazioni non contenute o per incendi non classificati come “classe B”.

SCHIUME PFAS

Le schiume interessate dal regolamento includono:

  • AFFF (schiume a film acquoso):utilizzate per la rapida soppressione di incendi di idrocarburi, grazie alla formazione di un film superficiale che impedisce la riaccensione.
  • AR-AFFF: varianti resistenti all’alcol, impiegate contro solventi polari e miscele chimiche.
  • Schiume concentrate per impianti fissi: utilizzate in sistemi sprinkler, diluvio o monitor a schiuma in raffinerie e depositi carburante.
  • Schiume contenute in estintori portatili: spesso ancora presenti in edifici civili, navi e impianti produttivi.

CONCLUSIONI

È raccomandabile a questo punto contattare il proprio fornitore antincendio per verificare se le schiume attualmente in uso sono conformi alle nuove/future regolamentazioni e, in caso contrario, pianificare la sostituzione con prodotti di nuova generazione.

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Marco Mengoli
3476421585
sicurezzantincendio@marcomengoli.it

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