DIMMI CHI SEI E TI DIRÒ…

NUOVO ACCORDO STATO REGIONE SULLA FORMAZIONE IN AMBITO SICUREZZA

Buongiorno oggi trattiamo le nuove disposizioni in ambito sicurezza sul lavoro.

Già perché con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n 119 del 24 maggio 25 diventa pienamente operativo l’Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Tale provvedimento sostituisce integralmente e abroga tutti gli accordi precedenti del 2011, 2012 e 2016.

Ma perché ciò?

Ciò mira a semplificare e uniformare la formazione obbligatoria per lavoratori, dirigenti, preposti e datori di lavoro.

Come?

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Intende farlo introducendo nuove modalità didattiche, requisiti specifici per i formatori e un sistema di monitoraggio ulteriore.

PRINCIPALI NOVITÀ

  • Unificazione normativa: l’Accordo accorpa e sostituisce gli atti precedenti, creando un quadro normativo unico e aggiornato per la formazione in materia di sicurezza sul lavoro.
  • Nuovo obbligo formativo per i datori di lavoro: tutti i datori di lavoro, che non ricoprono anche il ruolo di RSPP, devono frequentare, entro il 24 maggio 2027, un corso di formazione della durata minima di 16 ore, con successivo aggiornamento quinquennale di almeno 6 ore.
  • Formazione dei preposti: la durata del corso per i preposti aumenta da 8 a 12 ore, da svolgere in presenza o videoconferenza sincrona. L’aggiornamento del preposto diventa biennale, con una durata minima di 6 ore.
  • Formazione dei dirigenti: il corso per i dirigenti diminuisce la durata a 12 ore, con un modulo aggiuntivo di 6 ore per chi opera nei cantieri. L’aggiornamento è previsto ogni cinque anni, con una durata minima di 6 ore.
  • Formazione per ambienti sospetti di inquinamento o confinati: Per i lavoratori, datori di lavoro e autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, l’Accordo prevede un corso obbligatorio di almeno 12 ore, esclusivamente in presenza, con prove pratiche.
  • Formazione per attrezzature specifiche: l’Accordo introduce l’obbligatorietà della formazione per chi utilizza carriponte e gru a bandiera, caricatori per la movimentazione di materiali (CMM) e Macchine agricole raccoglifrutta (CRF).
  • Requisiti dei formatori: sono introdotti criteri specifici per la qualificazione dei formatori, richiedendo esperienza professionale e didattica specifica, oltre a continui aggiornamenti delle competenze.
  • Monitoraggio e valutazione: l’Accordo introduce, a carico del Datore di Lavoro, un sistema di monitoraggio relativo all’efficacia della formazione, con verifiche durante l’attività lavorativa e non solo alla fine del corso.
  • Nuovi moduli formativi: sono stati introdotti nuovi moduli obbligatori su tematiche emergenti, come molestie e violenze nei luoghi di lavoro, e ausili per la comprensione linguistica destinati ai lavoratori stranieri.
  • Didattica a distanza: sono state previste regole per videoconferenza e formazione e-learning. La videoconferenza sincrona viene ammessa per tutti i corsi teorici, con requisiti tecnici e modalità di tracciabilità della partecipazione. La modalità E-learning è consentita per i contenuti dei moduli base e di aggiornamento (ma non per i preposti), secondo uno standard tecnico-didattico nazionale in termini di tracciabilità, tutoraggio e valutazione finale.

CONCLUSIONI

In uno stato ove l’infortunio è la morte in ambito lavorativo sono, purtroppo ancora all’ordine del giorno si cerca così di creare non solo più cultura, ma anche una miglior cultura.

Accordo Stato Regioni 17-04-25.pdf

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Marco Mengoli
3476421585
sicurezzantincendio@marcomengoli.it

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