CONTROLLO IMPIANTI ELETTRICI (art. 86 D.LGS 81/08)
Oggi, gettiamo l’occhio sul controllo degli impianti elettrici.
Tutto ruota attorno ad alcuni commi importanti.
Essi infatti danno le linee guida da seguire.
Vediamoli assieme!!!
Comma 1
Senza toccare quanto dettato dal DPR 462/01 in materia di verifiche periodiche, il datore di
lavoro provvede affinchè gli impianto elettrico e l’impianto di protezione dai fulmini siano
periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e
la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della
sicurezza.
“per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della
sicurezza”
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Comma 3
L’esito dei controlli di cui al comma 1 deve essere verbalizzato e tenuto pertanto a disposizione dell’autorità di vigilanza.
Il datore di lavoro e il dirigente in caso di violazione dei sopra citati commi sono punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria che va da 614,25 a 2.211,31 euro.
Controllo
Il termine “controllo” è utilizzato al fine di evitare confusione con le ‘verifiche’ che devono essere effettuate ai sensi del DPR 462/01 (verifiche di terra).
Conclusioni
Pertanto è importante sottolineare come i controlli periodici NON SOSTITUISCONO le verifiche di terra previste dal DPR 462/01, ma anzi integrano le verifiche stesse.
Viene logico intuire come sia opportuno effettuate le stesse almeno intervallandole a quelle del DPR 462 (che possono avere periodicità biennale o quinquennale).
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Marco Mengoli
3476421585
sicurezzantincendio@marcomengoli.it