Sì o no?!?!?
Ciao oggi parliamo dell’Rspp e delle sfumature di questa figura.
Ma chi è questa figura mitologica?
Che compiti ha?
Chi può svolgere questo ruolo?
IL D.LGS. 81
Per quanto riguarda la figura dell’RSPP, il D.Lgs. 81 prevede tre diverse soluzioni:
- In alcune imprese il ruolo dell’RSPP può essere svolto direttamente dal datore di lavoro, eseguendo uno specifico corso che può essere di 16, 32 o 48 ore (in base della classe di rischio dell’azienda).
- In alternativa l’RSPP può essere svolto da un soggetto interno all’azienda, in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 81/08 smi, ovvero in possesso di modulo A, modulo B (o lauree equipollenti) e modulo C.
- Infine, l’RSPP può essere un soggetto esterno, ovvero un “consulente esterno” in possesso dei requisiti per ricoprire il ruolo dell’RSPP, che diventa appunto RSPP esterno dell’attività.
Ma quale via intraprendere?
Molti oggi preferiscono delegare la figura dell’Rspp esternamente, pertanto a seguire approfondiremo questa soluzione.
Fermati un attimo. Ti è piaciuto quello che hai letto fino ad ora? Allora diventa un lettore VIP iscriviti e ricevi in anteprima GRATIS tutti gli articoli e rimani aggiornato sulle novità e normative in ambito Sicurezza & Antincendio nei luoghi di lavoro.
RSPP ESTERNO
L’RSPP esterno è una figura NON assunta, ma che ricopre detto ruolo in qualità di professionista esterno (avendone i requisiti).
Normalmente le realtà che scelgono di avere un RSPP esterno sono aziende in cui il datore di lavoro non ha la possibilità o non intendere svolgere detto ruolo e tutte i compiti che ne competono.
COMPITI RSPP
All’interno dell’art 33 del D.Lgs. 81/08, sono riportati i compiti di questa fondamentale figura.
All’RSPP spettano i seguenti compiti:
1) Individuare i fattori di rischio, collaborare con il datore e con il medico ad effettuare la valutazione dei rischi, individuando le misure per la sicurezza e la salubrità del luogo di lavoro;
2)Elaborare le misure di prevenzione e protezione e i loro sistemi di controllo;
3)Elaborare le procedure di sicurezza;
4)Proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
5)Partecipare alla riunione periodica della sicurezza;
6)Fornire ai lavoratori le informazioni sulla sicurezza ai sensi dell’art 36.
DIVIENE EVIDENTE CHE…
Già dal primo punto, si capisce quanto sia fondamentale avere un RSPP che svolga almeno un sopralluogo annuale.
É di facile intuizione che una mera descrizione a distanza, telefonica di ciò che accade in un ambiente di lavoro, non può assolutamente essere sufficiente all’RSPP per capire se sono necessarie ulteriori misure di prevenzione o se sono necessarie procedure specifiche per evitare danni alla salute e sicurezza dei lavoratori.
CONCLUSIONI
Diviene pertanto evidente che la presenza fisica di un professionista esterno possa e debba aiutare i lavoratori a segnalare eventuali criticità, eventuali esigenze altrimenti.
Pertanto, se si vuole avere nella propria azienda un servizio qualitativo e realmente propenso alla prevenzione non si può certamente optare per soluzioni a distanza.
COSA ASPETTI ANCORA, SISTEMIAMO LA TUA AZIENDA… CONTATTAMI!
SE L’ARTICOLO TI E’ SERVITO COMMENTA O LASCIA UN LIKE.
OPPURE ISCRIVITI AL BLOG E RICEVI GLI ARTICOLI IN ANTEPRIMA.
Marco Mengoli
3476421585
sicurezzantincendio@marcomengoli.it