IO CE L’HO AGGIORNATO

DVR BASE AGGIORNATO E ACCURATO

Ciao oggi chiacchierata sul DVR BASE, un tema che sentiamo di dover ri-affrontare ciclicamente.

Del resto esso è la colonna portante della sicurezza per ogni azienda.

Rispetto al vecchio D.Lgs. 626/94 il Decreto Legislativo 81/2008 ha maggiormente sottolineatol’importanza di elaborare un documento che sia esaustivo.

“ESAUSTIVO”

E questo nel trattare tutti i rischi individuati ed al contempo fruibile in una logica di sistemica gestione della sicurezza aziendale.

UNA COLONNA PORTANTE

Un DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) dei Rischi Generali per una azienda, deve essere concepito e curato in tutti i dettagli proprio come è stato fatto in fase costruttiva per l’ambiente in cui operate.

Redigere e tenere una copia aggiornata del DVR in azienda è un obbligo.

Fermati un attimo. Ti è piaciuto quello che hai letto fino ad ora? Allora diventa un lettore VIP iscriviti e ricevi in anteprima GRATIS tutti gli articoli e rimani aggiornato sulle novità e normative in ambito Sicurezza & Antincendio nei luoghi di lavoro.

PRODURRE UN DVR

Sono tenuti a redigere il Documento di Valutazione dei Rischi tutte le aziende, le ditte individuali e liberi professionisti, che anche un solo lavoratore dipendente. Il D.Lgs. 81/08, infatti, considera lavoratori anche i lavoratori stagionali, gli stagisti, i soci, i lavoratori a progetto, gli aiutanti o chi fa formazione come apprendistato o a titolo gratuito presso la sede.

LA SUA STESURA

Il datore di Lavoro valuta assieme ad un incaricato esterno la probabilità che possano esserci dei rischi per i propri dipendenti e di quale entità possono essere i danni causati. 

Per la redazione del DVR è necessario:

  • una raccolta preliminare di informazioni sulle attività di cui valutare i rischi;
  • compilare il documento di valutazione dei rischi; le piccole aziende possono usare la procedura standardizzata.

Ecco alcune delle informazioni che potrebbero essere necessarie: 

  • numero di addetti e mansioni svolte;
  • fasi del processo lavorativo;
  • tipologia degli ambienti di lavoro;
  • schede tecniche di sostanze/prodotti/apparecchiature;
  • elenco dispositivi di protezione;
  • registro delle manutenzioni sugli impianti.

STRUTTURA E CAPITOLI

In sostanza il risultato finale dovrà essere uno strumento di lavoro utile e funzionale, semplice da leggere ed aggiornare, possibilmente composto da 3 capitoli.

Il PRIMO CAPITOLO si prefiggerà di individuare:

  • i rischi lavorativi presenti in azienda ed i soggetti e gruppi di lavoratori esposti;
  • il sistema delle responsabilità;
  • gli attori del sistema prevenzionistico aziendale;
  • il sistema di gestione delle emergenze.

Il SECONDO CAPITOLO sarà dedicato alla valutazione dei rischi, e sarà suddiviso in diverse sezioni.

Il TERZO CAPITOLO riporterà il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza e l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere.

IL TUO È FATTO BENE?

Il documento redatto in conformità alla nuova normativa dovrà contenere:

  • una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari. Tra questi sono considerati inoltre quelli relativi allo stress lavoro-correlato, alla minore età, alle differenze di sesso, alla provenienza da altri paesi;
  • l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali necessari;
  • il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
  • l’individuazione dei ruoli dell’organizzazione aziendale che devono provvedere delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare;
  • l’indicazione dei nominativi degli attori del sistema prevenzionistico aziendale;
  • l’individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

SANZIONI

Le sanzioni in caso di mancata o incompleta elaborazione, vanno da un minimo di 3.000 fino ad un massimo di 15.000 Euro di ammenda al datore di Lavoro e PENE DETENTIVE SINO A 8 MESI.

Tra gli enti preposti a diversi tipi di controlli che possono richiedere di visionare il DVR, ci sono:

  • l’ASL;
  • l’INPS;
  • l’INAIL
  • Vigli del Fuoco.

Infine non va dimenticato che la mancata redazione del DVR, se reiterata, può comportare anche la sospensione dell’attività imprenditoriale.

CONCLUSIONI…

Rischiare e spendere poco per avere un DVR incompleto che a conti fatti vi metterà nella stessa situazione del non averlo non è una filosofia vincente.

Se si vogliono rispettare le norme e le leggi allora servono un’azienda e un professionista che ti seguano passo passo lungo il viale della tranquillità e del buon lavoro.

COSA ASPETTI ANCORA, SISTEMIAMO LA TUA AZIENDA… CONTATTAMI!

SE L’ARTICOLO TI E’ SERVITO COMMENTA O LASCIA UN LIKE.

OPPURE ISCRIVITI AL BLOG E RICEVI GLI ARTICOLI IN ANTEPRIMA.

Marco Mengoli
3476421585
sicurezzantincendio@marcomengoli.it

Lascia un commento