RLS… QUESTA FIGURA MITOLOGICA!

Il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza e il D.Lgs. 81/2008.

Ciao oggi ti parlo dell’RLS questa figura mitologica che non tutte le aziende hanno e che alcune addirittura ignorano.

RLS = Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza.

CHIARO? No!

Ok allora sarò più preciso e diretto!

Immagina una classe scolastica (Azienda) di qualsiasi ordine grado, bene nella suddetta avremo logicamente un Professore (Datore di Lavoro) e degli alunni (Dipendenti), questi alunni come ogni classe che si rispetti avranno eletto un Capo Classe (Rls) atto a interagire con il Professore per le problematiche e migliorie interne alla classe (Azienda).

Chiaro no!

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RLS SECONDO NORMATIVA

L’RLS è sostanzialmente l’anello di congiunzione tra base e vertice aziendale, in quanto rappresentando di fatto gli interessi dei lavoratori esso diviene il vero cardine della politica partecipativa della sicurezza.

È pertanto facile intuire che in ragione della sua funzione, l’RSL non può considerarsi soggetto passivo in quanto annovera anche il diritto di richiedere e di ricevere tempestivamente, dal datore di lavoro copia di tutti i documenti sulla sicurezza.

Pertanto è logico intuire che ad esso potrà essere attribuita in caso di infortunio sul lavoro o decesso una corresponsabilità, nel caso costui abbia concorso con il suo comportamento alla causazione dell’evento, e quindi con un espletamento della sua funzione lascivo.

QUANDO E CHI LO DEVE FARE

In tutte le Aziende i lavoratori hanno la facoltà di poter nominare e quindi eleggere il loro RLS (rappresentante per la sicurezza).

Nelle aziende ove presenti rappresentanze sindacali, l’RLS viene designato dalle medesime.

In mancanza dell’RLS aziendale, viene individuato l’RLS Territoriale.

Pertanto è chiaro come lo stesso sia obbligatorio ovunque, ma in caso di mancata elezione interna (esempio assenza di candidati) ne dovrà essere attivato uno esterno RLST.

Inoltre, come già previsto dall’art. 18 della normativa previgente, viene compiuta distinzione, ai fini della nomina, a seconda delle dimensioni dell’azienda in cui il RLS deve essere scelto.

Infatti:

  • nelle aziende o unità produttive che occupano più di 15 dipendenti, il RSL viene eletto o designato nell’ambito delle rappresentanze sindacali presenti nell’azienda o in mancanza di esse, fra i lavoratori dell’azienda medesima;
  • nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti, il RSL è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno o è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o di comparto secondo le modalità previste dalla norma appositamente redatta a disciplina di questa figura (RLST).

Ma quanti RLS bisogna eleggere?

Il numero minimo di RLS (art. 47, comma 7, D.Lgs. 81/2008) è: –

  • 1 per le aziende o unità produttive sino a 200 lavoratori;
  • 3 per le aziende o unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
  • 6 per tutte le aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. Aziende per le quali il numero dei RLS aumenta nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.

CORSO

Il corso di formazione per i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) deve avere una durata minima di 32 ore, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate.

Lo stesso ha validità annuale e si rinnova con un corso di aggiornamento di:

  • 4 ore (aziende tra i 15 e i 50 lavoratori);
  • 8 ore (aziende con più di 50 lavoratori).

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Marco Mengoli
3476421585
sicurezzantincendio@marcomengoli.it

2 pensieri riguardo “RLS… QUESTA FIGURA MITOLOGICA!”

  1. ….. e anche qui ci sarebbe da dire molto, almeno secondo le mie esperienze.
    Come detto in altra occasione, ho lavorato in una azienda pubblica e, già nel D. Lgs. 626/94, si parlava della nomina dell’ RLS da parte dei lavoratori; in realtà cosa è successo? Semplicemente che le nomine le hanno fatte le OOSS scegliendo tra i primi esclusi dalle liste dei delegati.
    Il fatto è che la situazione è continuata ad esserci, trascinandosi anche con l’applicazione del Testo Unico: è vero che un paio di volte sono state fatte le elezioni, ma i candidati casualmente erano sempre i primi esclusi dalle liste medesime.
    Il vero problema è che, nonostante la formazione per queste figure sia effettuata regolarmente, così come tutte le procedure previste dalla normativa, loro non hanno ancora capito che il ruolo non è conflittuale, tipico del sindacalista, ma è e deve essere collaborativo in simbiosi con l’RSPP, MC e Azienda; il discorso peroò sarebbe troppo lungo.
    Purtroppo però, per i lavoratori delle Piccole e Medie Imprese il problema è molto più grande, perchè se i dipendenti sono pochi, difficilmente sanno chi è il loro rappresentante, e magari non sanno nemmeno chi è il consulente del datore di lavoro.
    Insomma, è una materia abbastanza complessa e diversificata, sicuramente non facile da risolvere

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